Ufficio del Casellario
Responsabile: Funzionario Giudiziario Annamaria GAMBINO
Orario: 09.30 - 12.30
Telefono: 0585818234
Email: casellario.procura.massa@giustizia.it
Pec: casellario.procura.massa@giustiziacert.it
CASELLARIO GIUDIZIALE
Responsabile: Funzionario Giudiziario Annamaria GAMBINO
Addetta allo sportello: Cancelliere esperto dott.ssa Anna Maria CASTALDI
Collaboratore: Guglielmo Vitali
Orario: Dal Lunedì al sabato dalle 09,30 alle 12,30.
Telefono: 0585-818234
E-mail: casellario.procura.massa@giustizia.it
Pectorale: casellario.procura.massa@giustiziacert.it
L'Ufficio del Casellario Giudiziale rilascia i seguenti certificati, la cui validità è di 6 mesi:
I cittadini italiani che debbano presentare in altro Stato membro dell'UE la documentazione attestante l'assenza di precedenti penali possono utilizzare Modello standard multilingue e certificato relativo all'assenza di precedenti penali da allegare al certificato del casellario giudiziale
COSTI
Per i certificati del Casellario giudiziale non è ancora attivo il pagamento elettronico
Il costo totale per il rilascio di ciascun certificato è di € 19,92, suddiviso come segue:
Se il certificato è richiesto con urgenza (rilascio nella stessa giornata o il giorno successivo), si applica un ulteriore costo di:
Attualmente, per il rilascio dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, NON è possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma pagoPA
Ci sono casi in cui il rilascio del certificato è gratuito, ad esempio quando deve essere:
- esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- esibito in un procedimento nel quale l'interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
- Unito alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
Il rilascio del certificato è esente da bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.
Nei casi di diritto all'esenzione, produrre idonea documentazione ad es. n. procedimento in caso di esenzione per gratuito patrocinio o controversie di lavoro.
Con l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019 n. 3 (art. 1 comma 14), in relazione al certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato a fini elettorali, i costi per il suo rilascio sono ridotti della metà previa dichiarazione dell'interessato che il certificato serve a rendere pubblici i dati sul sito internet del partito o movimento politico, perciò alla richiesta del certificato, si allega dichiarazione sostitutiva.
Costo
1 marca da € 8,00 + 1 da € 1,96
1 marca da € 11,92 se è richiesto con urgenza
PRECISAZIONE - il certificato rilasciato all'interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi. Il privato produrrà infatti la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445.
Il certificato del casellario giudiziale può essere prenotato online collegandosi al sito https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/prenotacertificato
Dopo aver effettuato la prenotazione, è indispensabile:
Cosa sono le legalizzazioni e le apostille
La legalizzazione consiste nell'attestazione sia della qualità del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma sul documento (atti, copie ed estratti) sia dell'autenticità della firma stessa. La Procura della Repubblica provvede, per delega del Ministero della Giustizia, alla legalizzazione delle firme per l'estero ai sensi dell'art. 33 DPR 445/2000. Per i documenti che devono valere in Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 - concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri - in luogo della legalizzazione si provvede ad annotare a margine degli stessi la cosiddetta apostille. Apponendo tale annotazione si attesta la provenienza del documento da parte del Pubblico Ufficiale che lo ha rilasciata, la sua qualifica e la sottoscrizione. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione dell'Aia, successivamente alla legalizzazione dell'atto da parte delle competenti autorità italiane occorre il visto anche del Consolato dello Stato straniero in Italia.