Informazioni utili per Negoziazione assistita
Procedura per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. art.6 del Decreto – Legge 12 settembre 2014 n.132 ( modificato dalla L. N. 206/2021)
L'entrata in vigore del D.L. 132/14, convertito con legge 162/14, all'art. 6 prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (sottoscritta da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite. La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 206/2021 prevedono che la convenzione di negoziazione assistita possa essere conclusa anche tra genitori non legati da vincolo di coniugio per raggiungere una soluzione consensuale per disciplinare:
-le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;
-le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio e «non economicamente autosufficienti»;
-la determinazione dell'assegno di mantenimento chiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente;
-la determinazione degli alimenti;
-la modifica delle condizioni già stabilite.
L'accordo deve trasmesso al P.M. entro 10 giorni dalla data certificata in cui è stato sottoscritto dalle parti, depositandolo presso l'Ufficio Affari civili della Procura di Massa oppure trasmettendolo alla seguente PEC:
dirigente.procura.massa@giustiziacert.it